• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Tribuna Libera > Il profilo passivo della libertà di espressione, ovvero il diritto di essere (...)

Il profilo passivo della libertà di espressione, ovvero il diritto di essere informati. Giurisprudenza costituzionale

“ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”    (art. 21 1° comma Costituzione Italiana)

Questo rappresenta il cosiddetto diritto attivo di informazione inteso(anche) come diritto di comunicare.

Dal punto di vista storico, questo articolo, di fondamentale importanza e principio cardine della democrazia, nasce dall’esigenza di avere una netta rottura con l’esperienza della dittatura fascista nel nostro Paese.

Come in ogni regime totalitario, così, anche in Italia nel cd. ventennio fascista, uno dei diritti più violati è stato proprio la libertà di manifestazione del pensiero con lo scopo di spegnere le opinioni contrarie al regime presenti nella società.

Tale repressione venne portata avanti con la soppressione della libertà di stampa, l’emarginazione e la persecuzione degli intellettuali dissenzienti e, nel teatro e nel cinema, con il controllo delle opere destinate alla pubblicazione da parte del Ministero della Cultura Popolare, che portava avanti una massiccia opera di propaganda filo-governativa.

Proprio per questa linea del regime fascista, il diritto passivo all’informazione, cioè il diritto di ricevere informazioni e di essere informati, non viene citato esplicitamente nella Costituzione, e può quindi essere dedotto in via interpretativa, con gli interventi della Corte Costituzionale che, come spesso accade in questi casi, interviene a chiarire aspetto poco chiari delle leggi per far sì che esse vengano applicate e fatte rispettare in maniera adeguata, oppure,in presenza di un vuoto normativo.

Le principali sentenze della Consulta sul tema sono: la 105/1972, la 225/1974, la 826/1988 e la 112/1993.

Andiamo con ordine, riportando alcuni importanti stralci delle decisioni dei giudici costituzionali.

La sentenza 105 del 1972, in tema di riposo settimanale per gli addetti delle aziende editrice e stampatrici, chiarisce il concetto di “interesse generale alla informazione” stabilendo che “in un regime di libera democrazia” esso “implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legati, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”.

La sentenza 225 del 1974, in tema di legittimità della riserva dello Stato del sistema radiotelevisivo, per la ritrasmissione di programmi stranieri, afferma senza mezzi termini che la radiotelevisione soddisfa “un bisogna essenziale della collettività” e quindi “si deve convenire che trattasi di un servizio pubblico essenziale”, quindi caratterizzato da un “preminente interesse generale”.

Poi, ribadisce che “la radiotelevisione adempie a compiti fondamentali di informazione, concorre alla formazione del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione e perciò è necessario che essa non divenga strumento di parte”.

La sentenza n°826 del 1988 nasce dal famoso “decreto Berlusconi”(d.l. 807/84, convertito in l.10/85) del primo Governo Craxi, che cercava di risolvere una questione spinosa che riguardava le trasmissioni dei canali Mediaset.

I giudici, nell’esprimersi sulla vicenda, stabiliscono, sul punto che qui ci interessa, la nozione di pluralismo, in tre diverse declinazioni.
Innanzitutto, “il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia”.

Poi, “sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei”, ovvero il “pluralismo dei cittadini”.

E infine, “compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo é di dar voce attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno”.

Mentre per quanto riguarda l’ultima sentenza, la n°112 del 1993, in tema di esercizio di impianti di radio e telediffusione, i giudici affermano che deve essere un “imperativo costituzionale” che “il diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia “qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata(…)

 

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox


Pubblicità




Pubblicità



Palmares

Pubblicità