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Il T.S.O. è lecito e tollerabile?

Un sistema delicato come quello della Salute mentale ha bisogno di un governo uniforme e condiviso da tutti, visto che, nel caso del TSO, gli attori sono il malato, i medici psichiatri, il Sindaco, le civiche forze dell’ordine e il Giudice Tutelare, praticamente l’intera struttura sociale. D’altro canto come in tutti gli aspetti della società italiana la nostra Costituzione è centrale anche in questo caso. Sarebbe il caso di ritornare agli antichi principi, per il bene di tutti.

Andrea Soldi è stato “preso al collo” e “un po’ soffocato”. È quanto emerge da una telefonata tra i soccorritori dell’ambulanza «Beinasco 291», arrivata in piazzetta Umbria a Torino nel primo pomeriggio del 5 agosto, e la centrale operativa del 118. Sono le 15 e l’ambulanza è appena partita da piazzetta Umbria, vi è stato caricato

Andrea, 45 anni, metà della vita trascorsa in cura per schizofrenia, con un peggioramento nell’ultimo periodo. La conversazione prosegue: “l’uomo è su una barella a faccia in giù. Non volevo caricarlo così, me lo hanno ordinato” dice un soccorritore, in una chiamata alla centrale da cui dovrebbe essere partito l’ordine di caricare Andrea ammanettato dietro la schiena e “a faccia in giù”. Questa telefonata è tra gli elementi raccolti dai carabinieri del Nas, che indagano, coordinati dal pm Raffaele Guariniello, sulla morte dell’uomo coinvolto in un Tso, ordinato dallo psichiatra che lo aveva in cura per schizofrenia. Sott’inchiesta sono finiti lo stesso medico e i tre vigili urbani che hanno provveduto a bloccare Andrea.

Ora sulla vicenda, oggetto di una campagna di stampa che ha occupato le pagine dei giornali sonnolente per il periodo estivo, interviene Antonio Saitta – Assessore alla Sanità Regione Piemonte che sul suo profiLo Facebook scrive: “TSO. Intendo andare a fondo per comprendere come si è potuti giungere alla tragedia del 5 agosto con la morte di Andrea Soldi. Mi sconcerta il fatto che da 7 mesi questo paziente non ricevesse alcun trattamento. Per ogni persona seguita dalla Salute Mentale deve esserci un piano terapeutico. Ogni malato deve essere preso in carico e seguito senza lunghi periodi di sospensione dell’assistenza. Dobbiamo capire come vengono eseguiti tutti i TSO della Regione e stabilire un’omogeneità di trattamento che tenga conto della salute del malato e dei suoi diritti.”

L’intento dell’assessore Saitta mi pare buono. Ci sarebbe anche da indagare sulla liceità ed utilità del TSO comunque invasivo della libertà dei malati e loro familiari (quando questi non sono all’origine del TSO stesso).

Vediamo ora di approfondire l’argomento. Il trattamento sanitario obbligatorio, istituito dalla legge n. 180/1978 (legge Basaglia), è attualmente regolamentato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-35), che è un atto composito cioè di tipo medico e giuridico. Il dispositivio consente l’effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento anche solo per mancanza di consapevolezza di malattia.

Il concetto di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza ed è inteso quale procedura finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il “ricovero coatto” (legge n. 36/1904), basato sul concetto di “pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo”, concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.

L’Italia è uno dei pochi Paesi che non prevede per il TSO né la forma scritta a pena di nullità, né un referto di esami specialistico e documentato di almeno due psichiatri, e consente una restrizione della libertà personale con la generica “proposta”, anche non documentata, di due medici di base. Il giudice tutelare non interviene subito, ma dopo 48 ore dalla firma del sindaco, a TSO già avvenuto. Il TSO ha una durata massima di sette giorni, ma può essere eventualmente rinnovato su richiesta di uno psichiatra nel caso in cui persistessero i requisiti richiesti per l’attuazione, quindi, prolungato. Durante il TSO, che si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente.

Il TSO non può essere attivato se lo stato di alterazione è dovuto a demenza, alcol, droghe, infezioni e neoplasie cerebrali, nonostante il pericolo evidente per le cose e le persone altrui. Può essere richiesto se la persona è affetta da schizofrenia e disturbi dell’umore, gravi disturbi della personalità.

Per quanto riguarda la costituzionalità di questo provvedimento restrittivo c’è da dire che il TSO non è qualificato giuridicamente come una pena, ma è di fatto una privazione coatta della libertà personale, al pari della reclusione, e si applica anche a cittadini incensurati e senza pendenze processuali in corso, per i quali vale la presunzione di innocenza fino a prova contraria, ragione che per il TSO viene meno. Altro elemento negativo è la genericità della norma. Sebbene la Costituzione vieti esplicitamente i trattamenti sanitari obbligatori, la legge 183/1980 si limita a circoscriverli al solo ambito psichiatrico, ad una generica malattia mentale, senza però definire tassativamente né le tipologie di malattia o disordine psichiatrico, né le terapie eseguibili in via coattiva.

In altri Paesi europei, come la Germania, il TSO si applica solo a chi ha condanne definitive per reati gravi. In Italia, il TSO può essere disposto sia se il paziente è violento e socialmente pericoloso, sia se la violenza è rivolta contro se stesso fino al rischio di suicidio. Le due fattispecie di malattia psichiatrica sono nettamente distinte, ovvero in rari casi la violenza contro sè stessi può essere rivolta ad altri e diventare penalmente rilevante.

Bene, pare ora abbastanza chiaro che un sistema delicato come quello della Salute mentale ha bisogno di un governo uniforme e condiviso da tutti, visto che, nel caso del TSO, gli attori sono il malato, i medici psichiatri, il Sindaco, le civiche forze dell’ordine e il Giudice Tutelare, praticamente l’intera struttura sociale. D’altro canto come in tutti gli aspetti della società italiana la nostra Costituzione è centrale anche in questo caso. Sarebbe il caso di ritornare agli antichi principi, per il bene di tutti.

 

Foto: Elena Gatti/Flickr

Questo articolo è stato pubblicato qui

Commenti all'articolo

  • Di Giacomo Nigro (---.---.---.15) 19 agosto 2015 17:34
    Giacomo Nigro

    La morte di Andrea Soldi durante l’esecuzione di un Tso è una meto­nì­mia. Narra qual­cosa di più gene­rale che tra­scende il fatto in sé, pur gra­vis­simo, lasciando intra­ve­dere nodi irri­solti nel rap­porto tra auto­rità e libertà indi­vi­duale. Pro­viamo a scioglierli.
    http://ilmanifesto.info/morire-di-t...

  • Di Giacomo Nigro (---.---.---.15) 20 agosto 2015 12:05
    Giacomo Nigro

    Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
    Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:
    - se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
    - se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti
    - qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.

    http://www.giustizia.it/giustizia/i...

  • Di Giacomo Nigro (---.---.---.15) 2 settembre 2015 14:53
    Giacomo Nigro

    Art. 33
    (NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED
    OBBLIGATORI – LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978
    ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 )
    Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
    L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
    Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
    Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
    Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

  • Di Giacomo Nigro (---.---.---.158) 29 dicembre 2015 19:59
    Giacomo Nigro

    Omicidio colposo: questa l’accusa nei confronti dei tre agenti di polizia municipale di Torino e dello psichiatra che eseguirono il Tso nel corso del quale morì Andrea Soldi:

    http://www.lastampa.it/2015/12/29/c...

  • Di Giacomo Nigro (---.---.---.158) 29 dicembre 2015 20:01
    Giacomo Nigro

    Omicidio colposo: questa l’accusa nei confronti dei tre agenti di polizia municipale di Torino e dello psichiatra che eseguirono il Tso nel corso del quale morì Andrea Soldi:

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