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di nonmiarrendo (sito) venerdì 7 agosto 2009 - 0 commento oknotizie
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Gaeta chiederà i danni a Casa Savoia per i danni subiti nell’assedio del 1860/61

 

Il 6 dicembre del 2008 si riunì a Gaeta il Consiglio Comunale della città martire del Risorgimento piemontese.
 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,deliberò che fossero restituiti alla citta’i beni demaniali requisiti dai savoiardi e la possibilità di una denuncia verso gli eredi di Casa Savoia per i danni arrecati a persone e cose durante l’assedio del 1860-61.


Quel consiglio comunale fu voluto fortemente dall’Assesore al Demanio Cap.Antonio Ciano,noto storico meridionalista, nonchè Segretario Nazionale del Partito del Sud.

Prima di una eventuale denuncia è stato chiesto un parere tecnico ad uno tra i più valenti avvocati di Napoli, l’Avv.Pasquale Troncone, patrocinante in cassazione nonché Prof. aggiunto di Diritto Penale presso l’Università Federico II di Napoli.

Molta della notevole e preziosa documentazione è stata recuperata dall’Assessore Ciano presso l’Archivio Storico della città.

Il Sindaco di Gaeta Dr. Antonio Raimondi ringrazia l’esimio e dotto Avv.Troncone per lo studio gratuitamente fatto sulla rilevanza giuridica degli effetti dell’assedio del 1860-1861, studio che proponiamo e che dimostra la fondatezza su basi giuridiche della richiesta di risarcimento.

Antonio Ciano
Assessore al Demanio del Comune di Gaeta
Segretario Nazionale del Partito del Sud




P r e a m b o l o

Capitolo I - Esposizione delle circostanze di fatto oggetto di indagine

Capitolo II - Il regime giuridico di riferimento

Capitolo III - I problemi di discontinuità normativa e il fondamento del

diritto al risarcimento dei danni

Capitolo IV - La qualificazione giuridica degli atti di belligeranza

dell’esercito piemontese

Capitolo V - Le questioni dell’applicazione retroattiva del diritto punitivo

Capitolo VI - Il quadro normativo compatibile con i fatti storici in esame

Capitolo VII - Le possibili azioni riparative da intraprendere


P r e a m b o l o



§. - Viene richiesto dal Sindaco del Comune di Gaeta (Lt), in ragione dell’atto di Delibera n. 100 del Consiglio comunale adottata il 6 dicembre 2008 e poi della Delibera n. 12 adottata dalla Giunta comunale in data 29 gennaio 2009, di esprimere un parere scritto pro-veritate in ordine alla possibilità di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti da singoli cittadini e dalla municipalità in occasione dell’assedio portato dalla truppe di Vittorio Emanuele II al quartiere antico di Gaeta nel periodo 7 settembre 1860 - 14 febbraio 1861.



§. - Prima di ogni altra cosa desidero esprimere il più sincero sentimento di gratitudine per aver destinato alla mia persona la richiesta di detto parere.

Ritengo necessario allo stesso tempo precisare che l’indagine che segue non intende costituire il fondamento di rivendicazioni dinastiche di Case regnanti cessate né è volta a proporre riflessioni sulla opportunità e sulle ragioni che portarono, attraverso l’epopea risorgimentale, all’Unità territoriale e politica della penisola italiana.

La formazione dello Stato unitario voleva essere e tuttora resta il naturale coronamento di un processo che il divenire della storia ha compiuto e che gli uomini nostri predecessori hanno favorito e di cui ancora oggi ne rivendichiamo la paternità e ne condividiamo le genuine, forti e ideali motivazioni, contro i sempre presenti auspici disgregatori (Scirocco A., Bologna, 1993 e 1998 ).

Si è cercato, in definitiva, di evitare di esprimere giudizi di valore, apprezzamenti di natura politica, considerazioni di carattere critico, limitando l’esame unicamente ai profili giuridici della complessa vicenda.



§. - L’attuale impegno di indagine giuridica investe dunque la valutazione delle condotte di singoli soggetti, le conseguenze dannose dell’eventuale loro illecito operato e quali azioni di natura giudiziaria o extra-giudiziaria si ritiene possibile promuovere per soddisfare, oltre che le ragioni della storia, i diritti fondamentali di singole persone che si pretende furono violati.

Al compimento del 150° dell’Unità d’Italia e del 60° anniversario della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nell’interesse della comunità municipale che rivendica i diritti violati, si impone come opportuno, attraverso adeguati strumenti di accertamento tecnico-giuridico, ristabilire un dialogo di pacificazione delle parti in causa, ripristinando la legalità e dichiarando estinti i motivi di contrasto e di contrapposizione (Semelin J., Torino, 2007).



§. - Al di là di motivazioni ispirate ai fondamenti del diritto positivo e dell’etica, vi sono ben altre ragioni di carattere ideale che impongono un’indagine accurata dei fatti accaduti nel biennio 1860-1861, ragioni che attengono al diritto naturale, dove il rispetto della sovranità ordinamentale di uno Stato -i cui caratteri sono indipendenza, supremazia, originarietà- si intreccia con il rispetto dei diritti inalienabili della persona umana e, soprattutto, con la libera determinazione di ciascuno a veder riabilitato il vissuto della propria comunità di appartenenza per legittimare l’integra titolarità del proprio presente.

Resta significativa a tale proposito l’affermazione formulata dai rappresentanti del Comune di Gaeta che si facevano portavoce del sentimento dei loro concittadini dell’epoca: "..non credasi, che questa città s’astenga e si asterrà dal presentare diversamente le sue ragioni per mera pusillanimità;" (Memoria della Città di Gaeta inviata al Parlamento di Torino nel 1865).



§. - Le fonti ossia il vasto materiale documentario ed archivistico che costituisce la piattaforma "di fatto" che si pone alla base del presente parere e che verranno progressivamente più avanti richiamate, sono le seguenti:


- Verbali e Deliberazioni del Decurionato di Gaeta dal 20 giugno 1858 al 24 febbraio 1863;


- Memoria della Città di Gaeta inviata al Parlamento di Torino nel 1865 dal Sindaco Domenico Vellucci (pubbl. 1866).



A tanto si aggiunga il considerevole numero di lavori monografici e antologici sull’argomento nonchè la memorialistica, oltre ai numerosi riferimenti legislativi espressi dagli ordinamenti giuridici delle cessate monarchie -borbonica e sabauda- e della Repubblica italiana, tutti riferimenti che verranno di seguito puntualmente forniti -seppure con indicazioni bibliografiche essenziali- per un corretto percorso di verifica della ricostruzione storiografica e giuridica che viene proposta.



§. - Va posto chiaramente in premessa che il Comune di Gaeta con tale iniziativa intende riaffermare la sua fedeltà ai principi della Costituzione repubblicana del 1948 ed in particolare tutta l’azione amministrativa che ne dovesse conseguire, non potrebbe non essere informata al dettato dell’art. 54 Cost. "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore..". Del pari decisivo deve essere considerato il criterio di prudenza che in generale governa l’intera azione amministrativa, ma in particolare, per il caso che ci occupa, le singole possibili iniziative dovranno passare al vaglio del giudizio di opportunità, al fine di individuare e coltivare le opzioni più rispettose delle legittime esigenze della Comunità cittadina.































- Capitolo I -

Esposizione delle circostanze di fatto oggetto di indagine



§. - Il 25 giugno 1860 Francesco II di Borbone emana un "Atto sovrano col quale si concedono gli Ordini costituzionali e rappresentativi del Regno" con il quale annuncia la concessione di un’amnistia per i reati politici e l’entrata in vigore di una Carta Costituzionale del Regno. Al punto 3 di tale Atto si legge: "Sarà stabilito con S.M. il Re di Sardegna un accordo per gl’interessi comuni delle due Corone in Italia" (in Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, pag. 327).

Il I luglio 1860 viene emanato il "Decreto col quale si richiama in vigore la Costituzione de’ 10 febbraio 1848" concessa da Ferdinando II (in Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, pag. 339).



§. - Il 7 settembre 1860 Francesco II di Borbone legittimo Sovrano del Regno delle Due Sicilie, lasciata la capitale Napoli sotto l’incalzare dell’avanzata garibaldina, si rifugia nel quartiere antico di Gaeta, fortezza ritenuta storicamente imprendibile perché circondata dal mare, già fatta oggetto di tredici precedenti assedi (Salzillo T., Napoli, 2000). Entro il perimetro delle mura cittadine in cui erano stanziate le truppe rimaste fedeli al Borbone vivevano anche le famiglie di questi e comuni cittadini con i propri beni.



§. - A distanza di quarantaquattro giorni dalla partenza del Sovrano borbonico dalla capitale, segnatamente il 21 ottobre 1860, veniva indetto il Plebiscito per dichiarare l’annessione del Regno delle Due Sicilie alla Corona del Regno d’Italia nella persona di Vittorio Emanuele II di Savoia. La conferma del risultato favorevole veniva sanzionata con il "Decreto col quale si dichiara che le provincie napoletane faranno da oggi innanzi parte integrante dello Stato Italiano" del 17 dicembre 1860 (in Collezione delle leggi e dei decreti emanati nelle Provincie continentali dell’Italia meridionale durante il periodo della luogotenenza, pag. 193).



L’azione condotta da Giuseppe Garibaldi, apparentemente priva di coperture politiche e militari, dopo alcuni mesi in cui le milizie garibaldine risalgono il territorio del Mezzogiorno senza trovare alcuna resistenza, viene interamente assorbita dall’iniziativa militare intrapresa dall’esercito piemontese. Durante la vera e propria campagna militare compiuta nel territorio dell’ex Regno borbonico si registrerà la presenza di oltre centomila uomini dell’esercito sabaudo, il cui primo obiettivo militare era costituito dalla conquista della "Piazza di prima classe" di Gaeta occupata da Francesco II.



§. - Per queste ragioni l’11 novembre 1860 l’esercito piemontese condotto dal Gen. Enrico Cialdini dà inizio all’assedio di Gaeta con il chiaro mandato di spingere il Sovrano borbonico ad arrendersi e a prendere la via dell’esilio, con la conseguente cessazione della casa regnante dei Borboni sul territorio dell’intero Mezzogiorno d’Italia.



§. - L’11 febbraio 1861, l’esercito borbonico appare stremato dagli effetti del lungo assedio. I bombardamenti disposti dal Gen. Cialdini, con il ricorso anche all’uso di armi dotate di caratteristiche non convenzionali all’epoca -i cannoni dalla canna rigata-, avevano prodotto significativi danni alla piazzaforte di Gaeta, oltre ad aver decimato la popolazione civile e distrutto la gran parte del patrimonio edilizio privato. L’impossibilità di una via d’uscita vincente per la riconquista dei territori del Regno delle Due Sicilie e l’impossibilità di rompere l’assedio costringono i borbonici ad accettare le condizioni della resa con la sottoscrizione dell’atto di capitolazione che porterà la firma per conto di Casa Savoia del Gen. Enrico Cialdini.



§. - Il 14 febbraio 1861 Francesco II si imbarca sulla nave francese "La Mouette" alla volta di Roma, dove troverà asilo presso lo Stato della Chiesa sotto la protezione di Pio IX.



§. - Il 18 febbraio 1861 proclama la nascita del Regno d’Italia con il "Discorso di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele alla solenne apertura del primo Parlamento Italiano in Torino" (in Collezione delle leggi e dei decreti emanati nelle Provincie continentali dell’Italia meridionale durante il periodo della luogotenenza, pag. 768).



§. - Il 18 febbraio 1861 il Comune di Gaeta, a causa della mancata partecipazione al Plebiscito tenutosi durante i 102 giorni dell’assedio, inoltra a Torino la richiesta di adesione al nuovo Stato unitario, integrando con il suo territorio quello di tutto il Mezzogiorno già annesso nell’ottobre 1860.

Su questo documento gravano, peraltro, gravi sospetti di irregolarità che darebbe luogo alla inesistenza dell’atto amministrativo, in quanto venne approvato e sottoscritto soltanto da 5 decurioni mentre il quorum necessario sarebbe stato di 16 sottoscrittori in ragione dei 25 componenti che formavano il Collegio decurionale di Gaeta.



§. - Dei danni patiti e delle commiserevoli condizioni di vita in cui si ritrovarono i cittadini di Gaeta ne danno conto i seguenti verbali e delibere assunti dalla Giunta Municipale di Gaeta:


- Verbale del 18 febbraio 1861;


- Verbale del 25 febbraio 1861;


- Verbale del 28 febbraio 1861;


- Verbale del 10 marzo 1861;


- Verbale del 23 marzo 1861;


- Verbale del 8 aprile 1861;


- Verbale del 10 giugno 1861;


- Verbale del 14 agosto 1861;


- Verbale del 5 ottobre 1861;


- Verbale del 9 aprile 1862;


- Verbale del 29 luglio 1862;


- Verbale del 31 luglio 1862;


- Verbale del 24 febbraio 1863.





























- Capitolo II -

Il regime giuridico di riferimento



§. - Verso la metà del 1800 il territorio italiano era caratterizzato da molteplici regimi legislativi come diversi erano gli Stati indipendenti e sovrani della penisola italiana. Con lo svolgimento del Plebiscito di annessione del 21 ottobre 1860 nel Meridione resteranno per un breve periodo concorrenti la legislazione sabauda e quella borbonica, anche se progressivamente si registrerà il prevalere del sistema legislativo e giudiziario piemontese a scapito di quello del Regno delle Due Sicilie per diventare l’unica legislazione legittima con la piena unità territoriale e politica della Nazione italiana.

L’affermarsi della effettività della legislazione sardo-piemontese segna anche il progredire della sovranità territoriale del nuovo Stato che contribuirà a legittimare la piena sovranità giuridica (Ferrajoli L., Roma-Bari, 1997).



§. - Intanto, il biennio oggetto della nostra indagine 1860-1861 consente di osservare che all’indomani del Plebiscito di annessione non tutto il territorio del Mezzogiorno risultava governato in modo coerente da un medesimo assetto legislativo. Ed infatti la ritardata adesione del territorio di Gaeta alla nuova entità nazionale risulterà la causa di una vera e propria asimmetria normativa e quindi di una divaricazione statuale, seppure esistente sul medesimo territorio del meridione, circostanza aggravata dalla legislazione di emergenza messa in campo nell’agosto del 1863 per combattere il fenomeno del brigantaggio politico (Troncone P., Napoli, 2001).



§. - Lo svolgimento del Plebiscito dà luogo all’entrata in vigore dell’intero complesso legislativo delle fonti dell’ordinamento sabaudo, ossia dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 (in Collezione delle leggi e dei decreti emanati nelle Provincie continentali dell’Italia meridionale durante il periodo della dittatura, pag. 23), del codice penale del 1859 -piemontese-lombardo quale rifacimento del Codice penale sardo del 1839- (entrato in vigore il 16 febbraio 1861) e del codice civile albertino del 1837. Occorre tuttavia precisare che, e tale circostanza si rivelerà fondamentale per comprendere le eventuali rivendicazioni risarcitorie, per effetto della mancata partecipazione della popolazione di Gaeta al Plebiscito di annessione, su quel circoscritto ambito territoriale continuava ad essere vigente la legislazione borbonica, il cui garante della sovranità era rappresentato da quel Sovrano regnante che ivi si trovava assediato. Per cui sul ristretto quadrante geografico continuava ad essere operativo l’intero apparato legislativo e giudiziario del Regno delle Due Sicilie, vale a dire la Carta Costituzionale concessa da Francesco II nell’imminenza della partenza da Napoli capitale del 1860; la legislazione codicistica varata sotto il Regno di Ferdinando II ossia i Codici penale (Patalano V., Padova, 1996) e civile del 1819; e, per quanto si dirà più avanti, le leggi di guerra.




























 


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