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FVG, modifica dello Statuto della Regione: arrivano le città metropolitane e la morte delle province

Il Colpo di grazia, al mai costituito TLT, arriverà con la LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1 con la quale si stabilirà che "Il Friuli-Venezia Giulia e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione", od ancora che "La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. La Regione ha per capoluogo la città' di Trieste. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica". Insomma sarà proprio la nascita della Regione Friuli-Venezia Giulia a determinare la fine del Territorio Libero di Trieste e l'atto sbrigativo, del 10 novembre 1975, e non degno neanche di una giusta attenzione mediatica, tanto che la stampa di quel periodo dedicherà pochissimo spazio all'evento di Osimo, si stabilirà, a livello storico, politico ed amministrativo, con la firma del ministro,controverso, degli Esteri italiano, Mariano Rumor, e quello jugoslavo, Milos Minic, in sostanza l'abrogazione dell'intesa di Londra e l'indiretta decadenza di alcune disposizioni del Trattato di Pace del 1947 ed il consolidamento della sovranità italiana, già formalizzata con la nascita della Regione FVG, sull'area di Trieste.

Ora, dopo l'approvazione al Senato, è giunta alla Camera la proposta di Legge che vuole modificare lo Statuto della Regione FVG. Si legge che la Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste. Che la Regione può provvedere all'istituzione di nuovi Comuni anche in forma di città Metropolitane ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. In attuazione dei princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. L'articolo 59 prevede che "l'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto".

Dunque le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica e la legge regionale disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici. Arriva la definitiva soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale, contemplandosi solo due livelli di governo: la regione ed i comuni (questi ultimi anche nella forma di città metropolitane). Si prevede anche l'abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale e la diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare. Verrà proposto alla Camera l'emendamento sulla questione delle Unioni Territoriali, che è stato respinto in sede di Commissione. L'emendamento proposto voleva l'istituzione di un referendum specifico sulle Unioni territoriali intercomunali che " hanno suscitato numerose proteste di sindaci, con la conseguenza della presentazione di circa sessanta ricorsi al Tribunale amministrativo regionale di Trieste". L'emendamento è stato bocciato perché " si tratta di temi sui quali il Parlamento non può intervenire in quanto rientrano nella potestà di autonomia delle Regioni a statuto speciale. (...)nel contempo le Unioni territoriali intercomunali sono state istituite con legge regionale e come anche questo tema rientri tra le materie sulle quali il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia è titolare di piena autonomia". Ai sensi dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Peraltro, come stabilito dall'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia – a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 2 del 2001 - le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

 
Marco Barone

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