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E’ la stagione delle riforme?

Il momento delle Riforme.

E' la stagione delle riforme?


L’asino in bottiglia.
 
La riforma del codice civile deve essere anche proposta con urgenza. In una legislazione che per alcuni criteri risale all’epoca dei conti fatti a mano, dopo la valutazione dei tecnici (chiamati CTU) specializzati nel singolo settore (medicina, edilizia, commerciale, ecc. ) è necessario introdurre ora la tecnologia di controllo a servizio della VERITA’. E’ criterio attualmente disatteso nella errata convinzione che il contenzioso civile sia secondario e che una errata sentenza in questo campo faccia meno male e danno e non abbia lo stesso impatto sociale negativo di una errata sentenza nel campo penale. E’ criterio errato della legislazione italiana chiaramente percepibile dal confronto dell’art 196 C.p. civile) con l’art. 231 Cp (penale).

Nel campo civile è previsto il ricorso e l’appello soltanto per imperfezioni procedurali, non è possibile nella realtà ricorrere contro infedele o errata perizia. Si tratta di un effettivo potere dato alla persona del CTU, potere che ha determinato nella giustizia civile italiana sentenze contrarie al normale buon senso, alla evidenza, alla realtà, ma, quel che è peggio, ha creato in tanti tribunali negozi e accordi truffaldini.
 
Il legislatore ha il dovere di capire che nel mondo attuale la tecnologia che offre la riprova della " verità" è impersonale, facile, alla portata di tutti: è il mezzo efficace per la riduzione e il drastico abbattimento dei tempi della giuistizia civile.

Faccio un esempio.
 
Nel 1960 scoppiò in Italia il caso dell’ "asino in bottiglia". L’olio di oliva era individuato in base ai parametri di densità, colore, sapore. Furono caratteristiche facilmente imitabili nella tecnologia che nel frattempo aveva fatto grandi progressi. La esterificazione degli acidi grassi permetteva di sostituire con acidi animali o con acidi da olio di semi oleosi, gli acidi e perfino gli aromi dell’olio da spremitura delle olive. L’adulterazione era facile, alla portata dell più semplice delinquenza. Gli acidi grassi insaturi utili alla contraffazione erano contenuti nel grasso equino.
 
E così fu l’asino in bottiglia. 

La soluzione del problema risale alla legge 1467 del 13/11/1960. Fu drastica ed efficace perché basata sulla "verità tecnologica" che in questo caso si chiamava gascromatografo, apparecchia anche di poco costo messo a disposizione dei laboratori del dipartimento dogane. Non regime di polizia, non sentenze salomoniche basate su "prudente apprezzamento" dell’art. 116 cpc . Fu risolutiva la facile accessibilità alla tecnologia che si chiamò "gascromatografo".

Quando, la legislazione civile si aprirà al mondo della tecnologia ammettendo il controllo in caso di impugnazione delle perizie? Perché non procedere, in ultima istanza, a sostituire il GIUDICE "peritus peritorum" con un organismo accentrato e lontano, pur amnmissibile ai sensi dell’art. 102 della Costituzione, ove ammette "possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratuta".

La possibilità di contestare una perizia errata o infedele sarebbe un forte deterrente ai fini della correttezza, responsabilità, onestà del CTU.

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