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Disinvolte evasioni (fiscali)

Disinvolte evasioni (fiscali)


Alzi la mano chi non si è mai sentito dire “..con ricevuta o senza?”.
 
Rispondendo “senza” noi pagheremo forse di meno ma il nostro disinvolto interlocutore non pagherà una lira di tasse sulla somma che gli abbiamo appena dato e saremo anche complici della sua evasione fiscale.
 
Contenti di aver risparmiato qualcosa, ci dimentichiamo anche che se chiedessimo la fattura potremmo indicare quella somma nelle spese detraibili dal reddito, come avviene per quelle sanitarie e specialistiche. Si tratta di vedere se la spesa è detraibile e se la somma risparmiata con il pagamento senza ricevuta o fattura è inferiore o superiore alla somma che il fisco ci rimborserà (il 19% della somma pagata e documentata).
 
Ricordiamoci che tre sono i documenti fiscali che accompagnano l’acquisto di merci o una prestazione di servizio:


- lo scontrino fiscale
- la ricevuta fiscale
- la fattura.
 
Chi ci ha venduto un prodotto (es. negozio, bar, pizzeria, bancarella al mercato,etc.) o ci ha fatto una prestazione professionale (es. medico, avvocato, commercialista, idraulico, muratore, ristorante, parrucchiere, artigiani vari, etc..) ha l’obbligo di rilasciare, a secondo dell’attività svolta, lo scontrino o la ricevuta fiscale (se non la fattura) a documentazione del bene che ci ha ceduto o del servizio che ci ha prestato, a meno che non ha optato con altre modalità di pagamento ai suoi obblighi fiscali (che non deve essere un escamotage per non rilasciare niente)
 
Attenzione: la somma riportata deve essere la stessa che abbiamo pagato e invece capita spesso che ci sia indicata una somma inferiore, giusto per evitare il rischio connesso al mancato rilascio. Lo scontrino fiscale, poi, per essere tale deve riportare alcuni dati essenziali che sono il nome dell’esercizio commerciale, il suo indirizzo e partita Iva, ove possibile l’elenco dei prodotti acquistati, il prezzo unitario, eventuale sconti per promozione, il totale, la data e l’ora del rilascio.
 
Non è un caso se può essere emesso solo da apparecchi abilitati, periodicamente testati, quali
a) registratori di cassa;
b) terminali elettronici o P.O.S.;

c) bilance elettroniche munite di stampante;
d) apparecchi per ambulanti dotati di autonoma alimentazione.
 
Qualche volta capita che qualcuno rilasci uno scontrino che è poco più di una striscia di carta ricavata da una normale calcolatrice.
 
L’obbligo ricade anche su chi esercita il commercio ambulante e in tal caso invece dell’indirizzo del negozio, non compatibile con lo stato di ambulante, sullo scontrino insieme agli altri dati sarà riportato il numero di iscrizione nell’apposito Registro esistente per il tipo di commercio che si esercita.
 
Ma lo scontrino ha anche un’altra funzione. Per alcuni prodotti (elettrodomestici, apparecchi hi-fi, computer, cellulari,vestiti, scarpe, occhiali, etc..) costituisce l’unico documento utile per far valere il diritto di garanzia su quello che abbiamo acquistato e perciò risulta indispensabile se sarà necessario ripararlo o chiederne la sostituzione. La garanzia dura due anni e perciò bisogna ricordarsi di fare una fotocopia dello scontrino che, per essere stampato su carta chimica, dopo un po’ diventa illeggibile e quindi inutilizzabile se dobbiamo far valere i nostri diritti.
 
Dal 2 ottobre 2003 se, come clienti, ci dimentichiamo di ritirare lo scontrino o la ricevuta fiscale non siamo più soggetti a sanzione pecuniaria. La Guardia di Finanza ci potrà aspettare fuori del negozio ma solo per chiederci se il negoziante ci ha rilasciato o meno lo scontrino. Il seguito non ci appartiene.
 
Fin qui la norma ma, dato il persistere degli evasori, il Governo ha creato un ulteriore deterrente con la L.24.11.2006 n.286 che ha inasprito le sanzioni per chi, avendone l’obbligo, non rilascia lo scontrino fiscale.
 
Per lui, fermo restando altre multe salate, scatta anche la sanzione accessoria della chiusura del negozio in caso di mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali nell’arco di cinque anni. In verità ci sono già stati casi di chiusura del negozio per mancato rilascio di tre scontrini in un solo giorno perchè la chiusura - da tre giorni a un mese - scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata ed è disposta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con effetto esecutivo immediato anche se si presenta ricorso.
 
La chiusura sarà da uno a sei mesi se il corrispettivo evaso oggetto di contestazione supera la somma di 50.000 euro.

La ricevuta fiscale unificata, introdotta da circa 14 anni, utilizzabile anche come fattura, deve contenere la data, il numero progressivo, i dati identificativi dell’esercente o del professionista e quelli del cliente, la quantità, natura e qualità dei beni o servizi ricevuti, la somma pagata ripartita per imponibile, aliquota iva e totale. Il prezzo dei beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A. per cui non sempre è credibile la frase-tranello: “se vuole la fattura bisogna aggiungere l’I.V.A.”
 
La violazione di queste norme fa parte delle esperienze che tutti sperimentiamo più o meno quotidianamente e spesso neppure ci poniamo il problema se non ci danno lo scontrino o la ricevuta fiscale per la somma pagata in cambio di quanto abbiamo acquistato o della prestazione che ci è stata fatta.
 
Se poi si vive in una piccola comunità diventa una materia che scotta. Difficile contestare la “dimenticanza” a chi si conosce da una vita o a chi si incontra tutti i giorni. Si lascia andare, per quieto vivere, per evitare discussioni.
 
Così il portafogli dei furbetti si gonfia e chi ha il reddito fisso resta a guardare. 

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