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 Home page > Tribuna Libera > Din don dan? Non te reggae più

Din don dan? Non te reggae più

Un silenzio soave pervade le vie deserte della città.

Periferia Bolognese, divenuta nel tempo un grande dormitorio privato e pubblico.

Ecco questa lunga forma di rispetto collettivo affermarsi durante la notte sino alle prime luci dell'alba.

Un leggero raggio di luce, lentamente, dolcemente, sfiora quell'energia selvatica che racchiude i nostri sogni nella profondità indefinita dell'inconscio.

Ecco percezioni non comprese che agitano le acque ove il dolcemente sonno coccolava tra le sue braccia calde il corpo stanco sfruttato dal sistema.

Din don dan.

Din don dan.

Il rispetto collettivo, detto silenzio, scompare.

Via.

Senti questo suono che diviene sempre più insistente, sconvolgente, invasivo.

Non più suono.

Rumore. Il rumore delle campane.

Din don dan.

Din don dan.

Le campane sembra che siano state introdotte in Europa dall'Impero romano d'Oriente (poco prima dell'VIII-IX secolo d.C.). Si distinguono per il loro suono/rumore caratteristico, prodotto dalla percussione di un pendolo di ferro dolce detto batacchio sulle pareti interne della campana stessa.

In Italia, di norma il tocco assillante delle campane si diffonde nei seguenti casi:

* Annuncio S.Messa: a seconda delle regioni e delle zone: 15, 30, 45 o 60 minuti prima della celebrazione
* Angelus Domini ("Ave Maria"): mattino (8.00), mezzogiorno e sera (18.00).
* Tutti i giorni durante l'ora solare, ore 15: Agonia di Gesù
* Tutti i giorni durante l'ora legale, ore 16: Agonia di Gesù
* Matrimoni, sacramenti, funerali, feste patronali, processioni, solennità, tridui, novene, rogazioni, S.Quarantore e tutte le vigilie di questi eventi.
* Morte ed elezione del Pontefice
* Funebre: per l'annuncio della morte di un parrocchiano o di una parrocchiana


* Rintocchi ore, ribattuta, mezzore, quarti (ciascun modo di segnare le ore varia da paese a paese)
* Vari: catechismo, benedizione delle case, mese mariano (Maggio), viatico ai moribondi.
(fonte http://it.wikipedia.org).


Le campane possono essere classificate in base al montaggio:

* campane fisse, cioè collegate a putrelle o sostegni
* campane "a slancio", o "a battaglio volante"
* campane controbilanciate, o "a battaglio cadente"

Le campane, suonano, le campane devastano la tranquillità quotidiana e recano grave disturbo. Ciò almeno quando si abusa di tale antico strumento.
E' chiaro che il suono delle campane ha anche qualcosa di mistico e poetico, ma sentirle suonare a ripetizione diffusa in continuazione durante lo stesso arco della giornata, ciò comporta che il suono della campana si converta in rumore.

Immaginiamo solo se oltre che il suono/rumore frequente delle campane dovessimo a questo punto ascoltare anche le chiamate del muezzin dal minareto ed in particolar modo durante la notte, ciò non è anche loro diritto? Si è vero che in Italia la libertà religiosa è garantita solo sulla Carta, che ancora esiste il Concordato, che lo Stato finanzia direttamente ed indirettamente la Chiesa ed i suoi apparati periferici (oratori, buoni scuola ecc), che quindi difficilmente vedremo una diffusione cosi' ampia del minareto da poter equilibrare il senso del problema del rumore della chiamata a quello della campana...ma io una cosa voglio proprio dirla.

Partendo dal fatto che considero la religione come oppio dei popoli, ma nello stesso tempo credo che ognuno ha il diritto di credere a ciò che vuole, ma questa libertà di credo non deve essere invasiva di altre libertà e diritti.

Il suono ripetitivo delle campane, che diviene quindi rumore, non lo tollero più.
Dopo una settimana di lavoro non puoi riposare la domenica, quando riesci a farlo, perché ogni mezzora circa ecco le campane delle chiese che devastano quella tranquillità tipica del riposo tanto sospirato. Parlo di Bologna, zona periferica, ma sono ben consapevole che questo fenomeno, storico e secolare, è diffuso in tutte le regioni italiane, ma esiste un limite a tutto.

Esistono diritti garantiti dalla Costituzione, si in quella stessa Carta Costituzionale dove all'articolo 7, definito come omaggio politico alla Chiesa, si riconosce il principio che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; ebbene in tale Carta Costituzionale esiste anche l'articolo 32 che garantisce il diritto alla salute. Ma esiste anche l'articolo 659 del c.p. che riguarda il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone... nonché la legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); - D.P.C.M. 1 marzo 1991, così come modificato dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, che determina i valori limite delle sorgenti sonore.

Ecco, mentre scrivo questo articolo, continuano, ancora, a "suonare" le campane...

Din don dan.

Din don dan.

Al din don dan, a chi lo produce, voglio ricordare questa sentenza...

Sentenza 18 marzo 1994, n. 3261
I limiti al suono delle campane
Autore: Corte di Cassazione - Penale
L’uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali, deve svolgersi nei limiti dell’attività connessa al culto per rientrare nell’attività tutelata dall’accordo tra Stato e Chiesa cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. Ne consegue che on può invocarsi l’applicazione dell’art. 2 tra Stato e Santa Sede approvato con L. n. 121/1985 né l’applicazione di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all’esercizio del culto.
Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.

Sul punto si sono pronunciati vari tribunali locali come quello di Crema, 26 gennaio 2001 n. 28
Il giudice ha rilevato la presenza di eccessivi rintocchi delle campane per l’orologio elettrico nonché un intenso uso per motivi liturgici, in ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA, e pertanto, richiamando esplicitamente i principi espressi in Cass. n. 2316/1998 e Cass. n. 3261/1994, ha condannato il parroco...

Al din don dan si deve rispondere con la "giustizia" vigente nei Tribunali?

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