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di Arrigo Garipoli (sito) lunedì 11 luglio 2011 - 1 commento oknotizie
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Di chi sono il mare e la spiaggia?

Demanio Marittimo res extra commercium.

Nell’ambito della categoria dei beni pubblici, i beni appartenenti al demanio marittimo sono oggetto di una disciplina propria, desumibile oltre che dai principi generali contenuti nel codice civile dalle specifiche norme dettate dal codice della navigazione.

Il regime giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali prevede, come conseguenza derivante dalla loro natura di res extra commercium, l’esclusione dalla sfera dei rapporti patrimoniali privati.

Che cos’è il demanio marittimo? È qualcosa che appartiene a tutti noi cittadini. 

Con riparto delle competenze tra autorità marittime, Regione e Comune in ottemperanza delle leggi regionali i comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti le conncessioni dei beni demaniali

I Comuni inoltre apportano modifiche consistenti prevalentemente nel diporre e ordinare il bene demaniale.

I comuni affittano alle imprese il bene demaniale, lasciando libera una finta fascia di transito di 3 metri dalla battigia (finta perché inacessibile da chi non accede attraverso lo stabilimento) inutililizzabile perché è vietato permanere, sostare, depositare oggetti di qualunque tipo compresi oggetti personali, etc... e imbarcazioni, insomma passi lunghi e ben distesi.

Inoltre laddove vi sono spiaggie pubbliche, le stesse microfascie affollate vengono chiuse dalle 19:30 alle 08:00 dagli stessi concessionari autorizzata dal comune a disciplinare le spiaggie libere (Vedi spiaggia di Paraggi Comune di Santa Margherita Ligure). 

La categoria del demanio marittimo è individuata dall’art. 28 cod. nav. ai sensi del quale “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”. La norma compie una specificazione ed un ampliamento di quanto disposto dall’art. 822, comma 1, c.c. che qualifica come appartenenti al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti (L’art.29 del codice della navigazione, definisce inoltre le pertinenze del demanio marittimo: “Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso”. “Criteri decisivi per stabilire se un’area rivierasca debba essere considerata appartenente al demanio marittimo sono i seguenti : a) che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; b) che, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione”come l’accesso, approdo tiro in secco dei natanti, o la destinazione alla pesca, alla balneazione anche solo allo stato potenziale (Cass. Sezioni unite, 3 maggio 1971, n.1272, in Giur. it., 1972, p. 794. Criteri più volte ribaditi, cfr. tra le altre Cass. 23 aprile 1981, n.2417).

L’esclusione dalla sfera dei rapporti patrimoniali privati. Diconseguenza i beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili ed inespropriabili. Dall’incommerciabilità discende che questa categoria non può formare oggetto di negozi giuridici e dunque non può essere oggetto di trasferimento a terzi, la violazione del divieto implica la nullità dell’atto di trasferimento. Inoltre, dal disposto dell’art. 1145 c.c. “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto” dunque i beni demaniali sono inusucapibili. La totale sottrazione dei beni demaniali al regime di circolazione privatistico, non ne esclude la trasferibilità secondo le regole di diritto pubblico purché ciò non venga ostacolato dalla natura del bene. Sempre dalla particolare destinazione agli usi pubblici discende l’imprescrittibilità e l’inespropriabilità perché altrimenti verrebbe consentito il mutamento della destinazione demaniale al di fuori delle regole pubblicistiche.


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