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Caso Cappato: sul fine vita nuove prospettive

Vi proponiamo un articolo dal n.1/2020 (scaricabile gratuitamente) del bimestrale dell’Uaar, Nessun Dogma – Agire laico per un mondo più umano

La storia ormai è nota e comincia con un ragazzo sportivo e dinamico che a seguito di incidente stradale rimane tetraplegico ma ancora sensibile al dolore, non vedente ma pienamente lucido. Prosegue con i suoi accorati appelli caduti nel silenzio più assordante per una legge sul fine-vita che consentisse nella piena legalità di porre fine al suo ormai insostenibile e irreversibile strazio. «Le mie giornate sono intrise di sofferenza e disperazione, non trovando più il senso della mia vita. Fermamente deciso, trovo più dignitoso e coerente per la persona che sono terminare questa agonia», diceva. E apparentemente la storia si conclude con il ricorso di questo ragazzo, il 27 febbraio del 2017, al suicidio medicalmente assistito, presso la clinica Dignitas. In Svizzera.

Perché in Italia è ancora reato. Apparentemente, dicevamo, perché la storia per molti versi invece inizia proprio da qui, dalla morte di Fabiano Antoniani, meglio noto come Dj Fabo.

Ad accompagnarlo in Svizzera, infatti, oltre alla madre e alla indomita compagna Valeria, c’è Marco Cappato, noto esponente dell’associazione Luca Coscioni, capofila tra le altre insieme all’Uaar proprio di quel comitato per l’eutanasia legale che raccolse e depositò in Parlamento oltre 65.000 firme già nel 2013 per una proposta di legge di iniziativa popolare mai giunta però in discussione.

Ma torniamo a Marco Cappato che, rientrato dalla Svizzera, si autodenuncia sulla base dell’articolo 580 del nostro fascista codice penale che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio con la reclusione da 5 a 12 anni: nel suo caso sarebbe configurabile infatti il cosiddetto concorso materiale, essendo colui il quale ha guidato la macchina, o meglio il van attrezzato, che ha trasportato Fabiano fino alla clinica. Resta esclusa invece l’imputabilità ex art. 579: non si può parlare di omicidio del consenziente perché Fabiano ha morso egli stesso, da solo, il meccanismo che ha azionato lo stantuffo del farmaco letale.

A porre fine alla vicenda giudiziaria, dopo l’assoluzione richiesta dal pm e il rinvio a giudizio disposto dal gip e richiesto dallo stesso Cappato, è stata la Corte costituzionale con la sentenza del 22 novembre scorso.

Sentenza in realtà già anticipata di fatto da un’ordinanza di quasi un anno prima, che dai commentatori è stata chiamata “ad incostituzionalità differita”. Persino la Consulta ha infatti fino all’ultimo cercato una sponda dal legislatore: ha nella sostanza posticipato la sua decisione ufficiale, con la speranza che intervenisse una legge in materia a colmare il vuoto normativo che sarebbe scaturito dalla cruda soppressione, totale o parziale, della norma. E invece no. D’altronde non sono bastati anni, figuriamoci pochi mesi, al nostro parlamento per affrontare compiutamente l’argomento. E anche quando l’ha fatto, con la tanta agognata legge 219/2017 sul testamento biologico, non ha completato l’opera con le disposizioni attuative, che permetterebbero di applicarla sul serio e anche nel concreto, la legge.

E quindi la Consulta ha obbligatoriamente dovuto sentenziare l’incostituzionalità parziale di quell’articolo 580 che punisce, senza alcun discrimine fra differenti situazioni, l’aiuto al suicidio.

Perché, come già in realtà si poteva ben estrapolare dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, che svolgono una sorta di funzione di sintesi tra il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute, e come ha finalmente messo nero su bianco la legge 219 sulle disposizioni anticipate di trattamento, il principio di autodeterminazione terapeutica, con il compreso diritto al rifiuto delle cure, può anche comportare il sacrificio della propria vita. Ed evidentemente quindi il titolare del diritto a decidere per sé stesso è lo stesso individuo che di quella vita è il portatore. Non è lo Stato, non è un’entità etica, un terzo estraneo o un giudice. Sono io, siamo noi.

Ma allora questo diritto inviolabile come potrebbe attuarsi per tutte quelle persone, quei malati, non autosufficienti, non in grado autonomamente di porre fine alle cure, ai sostegni vitali, alla propria sofferenza?

La Corte sottolinea proprio questa, nei fatti pesantissima, discriminazione contenuta nell’ormai dichiarato parzialmente incostituzionale articolo 580 del codice penale: senza la decadenza di questa norma che punisce sempre e comunque qualsivoglia tipologia di aiuto suicidario, lo stato infatti non protegge la vita, lo stato al contrario protegge un solo tipo di morte, un’unica modalità per congedarsi dalla vita. Scelta sulla carta, a priori, uguale per tutti.

Certo, non si può eliminare del tutto il reato in sé e per sé: resta comunque doveroso per la Consulta predisporre una “cintura protettiva” per il soggetto debole, per le «persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto». Insomma, gli ipotetici sterminatori di vecchie zie danarose avranno ancora la vita difficile.

Ma la Consulta, che metaforicamente immaginiamo con le mani nei capelli e lo sguardo supplice a un immoto parlamento, non si limita a smantellare chirurgicamente un pezzo del reato dell’aiuto al suicidio rendendolo non più perseguibile, ma fornisce precise indicazioni e altri precisi pali e paletti. Suggerisce con una certa vivacità di introdurre la nuova normativa non nell’articolo 580, ma direttamente nella legge sul testamento biologico, subordina l’accesso al suicidio medicalmente assistito al rispetto delle norme sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua. Chiede inoltre che la verifica delle condizioni e delle modalità di esecuzione siano effettuate da parte di una struttura pubblica del sistema sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

Che per ora non esiste, così come non esiste una legge, così come è in abominevole ritardo l’effettiva applicabilità della normazione sulle Dat. Sempre il vuoto assoluto da parte di quella classe politica che si guarda bene dal volersi occupare dell’argomento davvero più universale fra tutti, esseri mortali quali siamo.

Troppo presa a ciarlare di un diritto alla vita, troppo presa ad accusare chicchessia di voler introdurre un fantomatico diritto alla morte, non sembra proprio essersi accorta della responsabilità che la Consulta ha, ancora una volta e obbligatoriamente, riversato su di essa.

La responsabilità in questo caso di garantire uno sopra tutti, fra i nostri diritti: quello alla dignità. Abbiamo il diritto di vivere dignitosamente, abbiamo il diritto di dignitosamente morire.

Non rimane che – si spera dignitosamente – legiferare.

Adele Orioli


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