• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Politica > Camera oscura. Chi le scioglie?

Camera oscura. Chi le scioglie?

Dopo settimane consumatesi tra voto/non voto, sembra si sia giunti ad una sorta di armistizio, affinché la legislatura proceda sino alla fine del mandato governativo.

In questi mesi la crisi di governo, sconfinata in crisi istituzionale, non senza tutta una serie di precedenti “sovvertimenti legali” della Costituzione (eterno conflitto con la Magistratura, messa in discussione dell’imparzialità del Presidente della Repubblica, della Suprema Corte Costituzionale e del Presidente della Camera, in poche parole della stessa Carta Costituzionale e dell’equilibrio tra poteri) ha riproposto la controversa questione inerente la titolarità del potere di scioglimento delle Camere e quali siano le circostanze che ne legittimano l’esercizio.

Su questo versante la dottrina, continua a manifestare posizioni diverse.

Per quanto concerne la titolarità del potere esistono, in sintesi, questi orientamenti:

1) è formalmente e sostanzialmente presidenziale, secondo quanto previsto dalla Costituzione, non può realizzarsi nell’ultimo semestre del suo mandato e prevede la consultazione in via preliminare dei Presidenti delle Camere;

2) è propriamente e sostanzialmente governativo, ferma restando la titolarità formale del Presidente della Repubblica, cioè subordinato al consenso del governo o alla sua iniziativa;

3) nei casi di ordinaria amministrazione è governativo, nelle situazioni di crisi del sistema rientra tra le competenze del Presidente della Repubblica;

4) è un atto (con)diviso, duovirale, all’insegna della paritaria (e leale) collaborazione tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio;

5) è potere a partecipazione complessa, che scaturisce da una decisione del Presidente e dalla necessaria collaborazione di altri soggetti o organi costituzionali, anche diversi dal Governo.

Per quel che riguarda gli aspetti che legittimano l’esercizio del potere di scioglimento:

1) insanabile contrasto tra Governo e Parlamento, successivo al voto di sfiducia e richiesto dal Governo in alternativa alle dimissioni;

2) impossibilità di formare una maggioranza parlamentare, laddove non si prospettano soluzioni di Governo alternative e come ultima opzione;

3) auto-scioglimento deciso dalle forze rappresentate per uscire da una situazione bloccata, con esclusione di scioglimento nel solo interesse della maggioranza;

4) contrasto tra le due Camere e, in questo caso, seppur con notevoli dubbi manifestati in dottrina, si può sciogliere quella meno rispondente all’opinione pubblica del momento;

5) mutamento della situazione politica (nuova legge elettorale, esito elettorale delle amministrative difforme dalle politiche o referendum popolare);

6) inerzia nell’attuazione della Costituzione, quale sanzione nei confronti del Parlamento che si dimostrasse inadempiente;

7) tentativo di “sovvertimento legale” della Costituzione, anche se in questa fattispecie (per esempio reiterazione di leggi incostituzionali) ci si rimette all’annullamento della Corte Costituzionale.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda a: http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Mastropaolo-Potere.pdf

Tutto questo per affermare che la situazione di stallo, in un’Italia ancora avviluppata in continui conflitti e nell’incessante negazione di riconoscimento e rispetto reciproco, non è ancora superata e permane uno stato confusionale.

I prossimi mesi riveleranno a ciascuno di noi se le funzioni di Governo saranno esercitate nell’interesse esclusivo della nazione.

Continuiamo ad aspettare…

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.2) 15 settembre 2010 09:07

    1. L’entrata a gamba tesa di Napolitano è sicuramente da cartellino rosso ! Essendo il tutore di certe questioni non può essere il suggeritore nè del Governo né del Parlamento ! Mi sembra che stia un pò troppo esagerando con il fatto che si può permettere di dire la Sua ! Si, ovviamente, ma senza farla però fuori dal vaso !

    • Di Giovanni Maria Sini (---.---.---.32) 15 settembre 2010 09:33
      Giovanni Maria Sini

      Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta gli interessi esclusivi della Nazione e di tutto il popolo italiano.
      Il personalismo nella politica italiana non significa che siamo diventati una Repubblica presidenziale. Ancor meno è da intendersi quale primazia del Presidente del Consiglio sugli altri organi (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e Parlamento).
      Al di là della semplice indicazione del premier nei simboli di coalizione, che certo designa anticipatamente il primus inter pares e indirizza la successiva scelta da parte del Presidente della Repubblica, nulla è cambiato sotto il profilo costituzionale.
      Se è data la possibilità, senza troppi clamori, di allargare la maggioranza di governo (non è certo lusinghiero definirli ascari o legione straniera...), in una Repubblica parlamentare, a democrazia indiretta, è ugualmente consentito e in perfetta sintonia con la Costituzione vigente, verificare l’esistenza di possibili alternative al voto (sempre inteso come ultima ratio).
      Può certo dispiacere a tutti coloro che idolatrano l’uomo medio dei media.
      Ma la democrazia non ha nulla a che vedere col desiderio di dominio pressochè assoluto.
      Esiste una Legge Fondamentale e a questa devono manifestare rispetto tutti quanti.
      Nessuno escluso.
      Ti rimando a http://www.agoravox.it/La-sorgente-...

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares