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Bollo sul tirocinio: non per diritto ma per cassa

Nel Paese che fu la culla del diritto, il diritto viene addomesticato pure per l’esigenza di far cassa: basta applicare una certa imposta a ogni cosa che ha il nome previsto dalla norma impositiva, anche se nella sostanza si tratta di un’entità giuridica totalmente diversa, e il gioco è fatto. 

di Vitalba Azzollini

Se poi l’imposta va a gravare su ciò che tutti i governi, trasversalmente, dichiarano di voler favorire – l’avvio al lavoro dei giovani – senza che nessuno si preoccupi di trovare una soluzione, la questione diviene ancor più surreale. Proviamo a sbrogliare la matassa.

Innanzitutto, si parla di Centri per l’Impiego (CPI), di recente oggetto delle cronache perché in essi si collocheranno i famosi navigator, cioè coloro i quali seguiranno il percorso dei percettori del reddito di cittadinanza. Cosa sono i CPI? Sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni che favoriscono sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attuando iniziative e interventi di politiche attive. Tra le altre cose, i CPI promuovono tirocini extra-curriculari, che si concretano in un rapporto non lavorativo ma svolto direttamente in un ambiente produttivo, finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un periodo di orientamento e di formazione professionale.

 

Questo tipo di tirocinio è disciplinato a livello regionale, mentre Linee guida stabiliscono standard di tutela omogenei in ambito nazionale. Per attivare un tirocinio è necessaria una “convenzione” tra il CPI, cioè l’ente promotore, e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, ecc.), al fine di regolarne lo svolgimento; ad essa va allegato un progetto che deve contenere alcuni elementi essenziali (obiettivi e modalità del tirocinio, estremi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile; durata ecc.).

E qui si arriva al tema controverso: le convenzioni sono state ritenute, in via interpretativa, soggette a un’imposta di bollo a carico del soggetto ospitante, in quanto le si è fatte rientrare tra le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici” (art. 2, DPR 642/72, allegato A della Tariffa, Parte II).

Ma è davvero così nella sostanza? Serve premettere che questa domanda non introduce una discettazione teorica in punto di diritto, ma un tema oltremodo concreto. Infatti, si ha notizia che, dati i dubbi di taluni soggetti circa l’effettiva applicabilità dell’imposta di bollo alle convenzioni extra-curriculari, nei giorni scorsi in sede di Tecnostruttura delle Regioni si sia deciso di chiarire, mediante circolari regionali di imminente emanazione, l’assoggettamento di tali convenzioni al predetto onere fiscale.

Pertanto, a fronte di questa presa di posizione netta, che comporta un aggravio di non poco conto su quanto, come detto, dovrebbe essere agevolato – l’introduzione al mondo del lavoro – sembra opportuno svolgere qualche considerazione. Dunque, torniamo al punto: a parte il nome – “convenzione” – il documento sottoscritto da CPI e soggetti ospitanti può annoverarsi fra quelli riguardo ai quali la legge dispone l’applicazione del bollo?

La risposta è senza dubbio negativa: la convenzione di tirocinio non “crea”, né “modifica”, né “estingue” alcun rapporto giuridico, ma si limita a regolare profili attinenti al tirocinio, stabilendo modalità e termini in cui verranno assolti gli obblighi cui l’impresa è tenuta verso il tirocinante ai sensi di legge. In altri termini, la convenzione serve solo a garantire al secondo le regole secondo cui si svolgerà la sua esperienza nel contesto lavorativo e a impegnare la prima al rispetto di tali regole. E la convenzione neppure “accerta” o “documenta” il rapporto di tirocinio: non è un verbale o un’attestazione, ma – come detto – ha una funzione del tutto diversa.

Basterebbe quanto finora esposto per rendere chiaro che le convenzioni di tirocinio, nonostante la denominazione, non rientrano nella categoria degli atti prevista dalla disciplina dell’imposta di bollo. Eppure la denominazione con cui vengono identificate resta tale da farle attrarre nell’orbita dell’imposta stessa: come poterle sottrarre? Ad esempio, conferendo loro una nuova “veste”: vale a dire rendendo le convenzioni oggetto di uno scambio di lettere tra i soggetti interessati. Infatti, i contratti redatti per corrispondenza – cioè quelli in cui l’incontro della volontà delle parti avviene in modo epistolare e, in particolare, senza che vi sia contestualità della firma – sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso (art. 24, DPR 642/72, allegato A della Tariffa, Parte II). La forma epistolare si adatterebbe bene alla convenzione: il CPI manifesterebbe la propria disponibilità a promuovere tirocini e l’azienda interessata aderirebbe a tale manifestazione con una dichiarazione unilaterale in cui si impegna a rispettare le regole elencate nella convenzione.

 

Questa soluzione – oltre a evitare una tassa di cui, data la pressione fiscale già gravosa, non si sente alcun bisogno – permetterebbe di stipulare convenzioni “da remoto”, evitando che incaricati delle aziende debbano recarsi presso il CPI per incontrarne gli addetti e firmare l’atto, o viceversa; costituirebbe, quindi, una misura di semplificazione, con vantaggi sia per i soggetti privati che per quelli pubblici; infine, consentirebbe di allineare fiscalmente i rapporti di tirocinio ai contratti di lavoro veri e propri che, al contrario dei primi, sono espressamente esentati dal bollo.

Perché quest’ultimo è l’ennesimo paradosso: qual è il senso di tassare un rapporto che può rappresentare l’anticamera di quello di lavoro, soprattutto nell’imminenza dell’avvio del reddito di cittadinanza (RdC), che dicono essere finalizzato proprio al lavoro? E qual è il senso di gravare i CPI – che si immagina saranno a breve molto impegnati anche nell’implementazione di quanto ruota intorno al RdC – con un’attività di verifica puntuale circa l’assolvimento dell’obbligo del bollo, alla cui mancanza potrebbe anche conseguire la sospensione del tirocinio stesso e, quindi, del percorso di avvio al lavoro? Ci avrà pensato il governo, dato che le Regioni paiono non averci pensato, tant’è che sembra stiano procedendo in senso opposto? Si ha ragione di dubitarne: non si ha alcun dubbio, invece, che l’esigenza di far cassa – senza alcuna analisi costi-benefici dell’ambaradan sopra esposto – prevarrà come sempre su tutto il resto.

Questo articolo è stato pubblicato qui

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