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Agenzia delle Entrate dixit: nuove frontiere della propaganda

di Vitalba Azzollini

Nei giorni scorsi, sul “Blog delle Stelle” è stato pubblicato un post rivolto ai «parlamentari in ritardo con le rendicontazioni e le relative restituzioni» per ricordare loro l’impegno assunto «all’atto della candidatura con il MoVimento 5 Stelle»: «una vera obbligazione giuridica, come di recente affermato dall’Agenzia delle Entrate», nonché «un impegno morale nei confronti di tutti i cittadini italiani e, in particolare, degli elettori», il cui mancato assolvimento «integra una grave violazione disciplinare per la quale i Probiviri si attiveranno senza indugio».

 Il fatto che il M5S tirasse in ballo l’Agenzia delle Entrate (AdE) per un problema interno – il versamento di una parte della remunerazione al “Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del Movimento 5 Stelle” – ha destato qualche dubbio, che merita di essere affrontato.

La questione era emersa qualche mese fa, quando era stato reso noto che «un parlamentare su quattro del M5S è fermo con le restituzioni da marzo 2019. Addirittura c’è una cinquantina di irriducibili che non si taglia lo stipendio (…) dalla fine dello scorso anno». Al contempo si era saputo che il Movimento aveva interpellato l’AdE per chiarire se le restituzioni dei parlamentari «debbano o meno essere inquadrate nella fattispecie delle “donazioni” e, in caso di risposta positiva, debbano essere assoggettate al relativo trattamento tributario».

La richiesta ad AdE appariva singolare: è fuor di dubbio che le “restituzioni” in discorso non siano donazioni, ma adempimenti di obblighi assunti dai parlamentari, tant’è che la loro violazione può dare luogo a sanzioni previste nello Statuto dello stesso movimento. È pure vero che la legge sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 11, c. 4 bis, d.l. n. 149/ 2013, convertito con l. n. 13/2014) dispone che le erogazioni di denaro – «in forma di donazione» ovvero «in conformità a previsioni regolamentari o statutarie» – effettuate da candidati ed eletti a cariche pubbliche in favore dei propri partiti, sono detraibili come le donazioni fatte da privati (art. 11, c. 1).

Ma il dettato normativo è chiaro: ferma restando la diversa natura giuridica dei vari tipi di dazione, l’equiparazione è solo a fini fiscali (“l’ossimoro di erogazioni liberali obbligatorie”). La singolarità dell’interpello del M5S all’AdE deriva pure da un’ulteriore considerazione: già in due occasioni precedenti – delle quali, per altri profili, si era occupata la Corte Costituzionale – l’Agenzia aveva qualificato come obbligo giuridico, e non come liberalità, le dazioni di denaro fatte dai politici al proprio partito in base ad accordi. Si dubita che il M5S non ne fosse a conoscenza: dunque, l’interpello – il cui esito era praticamente scontato – è servito ad acquisire una pronuncia ad hoc da agitare come un vessillo, anche di fronte all’opinione pubblica, per reclamare la restituzione dei soldi promessi.

Detto ciò, sorge subito un’altra domanda: se la retrocessione di parte dell’indennità parlamentare rappresenta un «obbligo giuridico», perché il M5S non si rivolge al giudice, come qualunque creditore al quale il debitore non paghi quanto dovuto? A questo punto la questione si fa più complessa. Per affrontarla serve prendere le mosse dal divieto di mandato imperativo, ex art. 67 Cost. Tale divieto comporta che l’eletto non abbia alcun vincolo giuridico nei confronti degli elettori, verso i quali ha una responsabilità politica, né del proprio partito, ai cui indirizzi di voto è libero di sottrarsi: in altri termini, l’esercizio del mandato non deve essere distorto da fattori estranei alla mera rappresentanza politica.

Peraltro, il suddetto divieto non impedisce all’eletto «di stipulare accordi sia con gli elettori sia con il partito, nella misura in cui restino giuridicamente irrilevanti, non giustiziabili», cioè confinati «nella sfera politica, evitando che la loro violazione possa provocare sanzioni giuridiche»: in buona sostanza, questo è l’esatto opposto di quanto si evince dalla lettura dei vari atti che regolano l’attività di iscritti, candidati ed eletti del M5S. Si tratta di atti nei quali è indicata una nutrita quantità di regole di condotta e impegni cui tali soggetti sono tenuti verso il movimento, e la cui violazione determina l’applicabilità di sanzioni. E queste ultime hanno natura non solo politica, ma pecuniaria.

Nello Statuto 5S è previsto che tra le conseguenze della violazione degli impegni ivi indicati vi sia l’espulsione e che, in questo caso, l’eletto debba

[…] corrispondere (…) una somma pari al 50% degli emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare.

Nel Codice etico si specifica che, in caso di espulsione, gli eletti sono tenuti a «dimettersi dalla carica» e a pagare al M5S «a titolo di penale, la somma di € 100.000,00»; tale obbligo è ribadito pure nello Statuto del Gruppo parlamentare M5S alla Camera. Dunque, gli impegni verso il movimento – da quello di non votare in dissenso a quello di restituire parte della remunerazione, da cui si sono prese le mosse – non rappresentano soltanto «un impegno morale», ma veri e propri vincoli giuridici, fonte di responsabilità patrimoniale accertabile giudizialmente.

Ed è proprio questo il punto:

L’esistenza a carico del parlamentare di debiti di natura giuridica nei confronti di un partito politico, con la conseguente responsabilità patrimoniale di natura personale e l’assoggettamento a possibili azioni di esecuzione forzata, introduce nelle relazioni tra parlamentare e partito politico fattori potenzialmente distorsivi in quanto estranei al rapporto rappresentativo

In altri termini, ciò

[…] costituisce fonte di possibili condizionamenti dell’indipendenza del parlamentare nell’espletamento delle sue funzioni, con conseguente violazione del divieto di mandato imperativo ex art. 67 Cost.

Ma andiamo oltre: cosa accadrebbe se un parlamentare contravvenisse al patto con il M5S e quest’ultimo pretendesse giudizialmente il pagamento delle somme dovute? Il patto potrebbe essere dichiarato nullo per contrasto con la citata norma costituzionale. E la stessa cosa potrebbe accadere se il parlamentare agisse contro il movimento, ad esempio, per esserne stato espulso.

Forse ora è più chiaro il motivo per cui il M5S non procede giudizialmente contro gli inadempienti: il giudice potrebbe valutare le conseguenze sul mandato parlamentare derivanti da impegni e sanzioni, arrivando a configurare il “metodo” Cinque Stelle come violazione dell’art. 67 Cost. E ovviamente al movimento questo non conviene: meglio, quindi, continuare a sbandierare la pronuncia dell’AdE come uno spauracchio che assumersi giudizialmente le proprie responsabilità, andando fino in fondo.

Questo articolo è stato pubblicato qui

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