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Home page > Attualità > Fumo: clamorosa sentenza della Cassazione
di Dino Brancia (sito) venerdì 15 gennaio 2010 - 0 commento oknotizie
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Fumo: clamorosa sentenza della Cassazione

Le sigarette rappresentano un prodotto pericoloso e chi le produce e vende è responsabile dei danni che producono anche se il fumatore sa di correre un rischio ora migliaia di cause di fumatori, ex fumatori e parenti il Codacons non esclude una class action per il risarcimento da rischio fumo per tutti i fumatori italiani contro la Bat s.p.a. e i Monopoli di stato.

Con una clamorosa sentenza la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato il principio secondo cui le sigarette rappresentano un prodotto pericoloso per la salute umana e, in quanto tali, chi le produce e vende è responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei rischi da questi corsi.
 
Lo ha annunciato oggi il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella ricorrenza del quinquennale dell’entrata in vigore della Legge "antifumo".

La Cassazione, con la Sentenza n. 26516 (Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Relatore A. Segreto), si è pronunciata in merito alla vertenza di un fumatore che ha chiamato in giudizio la Bat Italia s.p.a. e i Monopoli di Stato, chiedendo loro il risarcimento dei danni derivanti dall’ ingannevolezza della dicitura "lights" ed "extra lights" apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la salute.

Si legge nella sentenza:

"l’art. 2050 c.c. statuisce che: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. […]

Non vi è base normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento produttivo. Se, infatti, l’attività ha ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pericolosità’ può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo. Infatti ove l’attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quella attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all’uso tipico e normale di quel prodotto e non ad uso anomalo. […]

… il pericolo che la contraddistingue è propriamente il pericolo dell’attività del produttore-commerciante, può aggiungersi l’osservazione che, in quella previsione, i prodotti conservano in loro stessi, propagandola, quella medesima potenzialità lesiva che caratterizza il mezzo adoperato e, per esso, l’attività che li ha come oggetto, alla quale, in definitiva, necessariamente si collegano".

Non solo. Per i giudici i produttori sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al fumo. Si legge nella sentenza:

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di Dino Brancia (sito) venerdì 15 gennaio 2010 - 0 commento oknotizie
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