"In Italia, la corruzione è profondamente ancorata nei differenti settori dell’amministrazione pubblica, nella società civile come nel settore privato: il pagamento della bustarella sembra essere una pratica corrente per ottenere licenze e autorizzazioni, contratti pubblici, accordi finanziari, per facilitare l’ottenimento di diplomi universitari, praticare la medicina, concludere accordi nell’ambiente del calcio, ecc. [...] Sono molti coloro che hanno il sentimento che la corruzione sia un fenomeno corrente e generalizzato che tocca la società italiana nel suo insieme..."
Chi scrive queste cose è il GRECO, l’organismo del Consiglio d’Europa che monitora il livello di corruzione in ciascun Paese. L’Italia vi ha aderito nel 2007, sotto il Governo di Romano Prodi, e questa è la prima volta che l’organismo pubblica una valutazione riguardante il nostro Paese.
La relazione è stata approvata ed adottata nella riunione plenaria che si è svolta a Strasburgo dal 29 giugno al 2 luglio di quest’anno.
L’indice 2008 di Trasparenza Internazionale, citato dal rapporto, pone l’Italia al 55esimo posto (su 180 Paesi) nella lotta contro la corruzione e ben al 26esimo posto su 31 Paesi europei.
La relazione termina con queste parole:
"Il GRECO invita le autorità italiane ad autorizzare nel più breve tempo la pubblicazione di questo rapporto, di tradurre il rapporto nella lingua nazionale e rendere pubblica questa traduzione"Ciononostante, la pubblicazione è stata autorizzata solamente il 16 ottobre scorso, e nessuna traduzione è stata approntata, quindi per leggerla dobbiamo accontentarci delle versioni ufficiali in inglese e francese.
che il servizio anti-corruzione e per la trasparenza (SAeT) [Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Governo Italiano] o altre autorità competenti elaborino e presentino pubblicamente, con la partecipazione della società civile, una politica anti-corruzione che prenda in considerazione la prevenzione, l’investigazione, l’indagine e l’azione giudiziaria in affari di corruzione, e preveda di controllarne e valutarne l’efficacia;
riesaminare la legislazione già in vigore e quella nuova che deve garantire la conformità della legge italiana alle esigenze della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173), per fare in modo che i professionisti ed i magistrati possano consultarla ed utilizzarla con la facilità voluta;
mettere in atto un programma globale di formazione specializzata per gli ufficiali di polizia per inculcare loro conoscenze comuni ed un comune livello di comprensione sul modo di trattare gli affari di corruzione e le infrazioni finanziarie che vi sono associate;
i) rafforzare maggiormente il coordinamento tra le diverse forze dell’ordine implicate nell’investigazione degli affari di corruzione su tutto il territorio italiano, compresa ii) la considerazione dell’interesse (e della possibilità legislativa) di elaborare un meccanismo orizzontale di sostegno per aiutare queste forze a condurre le indagini;
al fine di garantire che si possa arrivare ad una decisione radicale negli affari di corruzione, ed entro un termine ragionevole, i) intraprendere uno studio del tasso di affari di corruzione estinti dalla prescrizione al fine d’individuare l’ampiezza e le cause di qualsiasi problema tangibile che ha permesso questa conclusione; ii) adottare un piano speciale per studiare e regolare, secondo un calendario preciso, i problemi identificati da questo studio; iii) diffondere pubblicamente i risultati di quest’esercizio;
integrare alla legge 124/2008 disposizioni che permettano di abolire la sospensione delle azioni penali per fare in modo che tale sospensione non ostacoli le prosecuzioni effettive delle infrazioni di corruzione, ad esempio per quanto riguarda le infrazioni penali gravi per fatti di corruzione, in caso di flagranza di reato o allorquando la procedura ha raggiunto una fase avanzata;
prevedere l’introduzione della confisca in rem per facilitare maggiormente il sequestro dei proventi della corruzione;
mettere in atto misure idonee che permettano di valutare l’efficacia, nella pratica, dell’attività delle forze dell’ordine per quanto concerne i proventi della corruzione, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle misure provvisorie e delle ordinanze di confisca ulteriore, anche nel quadro della cooperazione internazionale;
i) insistere, presso i membri del personale degli organismi incaricati di trattare questi aspetti della lotta contro la corruzione, sull’importanza di fare risalire l’informazione riguardante le dichiarazioni di operazioni sospette, della cooperazione in questo settore e degli effetti benefici che ciò potrebbe avere; ii) adottare delle misure per segnalare chiaramente a quelli che hanno l’obbligo di dichiarare operazioni sospette che una dichiarazione tardiva o un’assenza di dichiarazione non sono accettabili, ad esempio ricorrendo a misure di sanzione, se necessario;
dotare il Servizio Anti-corruzione e per la Trasparenza (SAeT), o qualunque un’altra entità, dell’autorità e delle risorse per valutare sistematicamente l’efficacia dei dispositivi amministrativi generali concepiti per aiutare a prevenire ed investigare gli affari di corruzione, rendere queste valutazioni pubbliche ed prenderne ispirazione per formulare raccomandazioni di riforma;
per quanto riguarda l’accesso all’informazione: i) procedere ad una valutazione ed adottare le misure idonee per fare in modo che le amministrazioni locali si conformino alle esigenze in materia d’accesso alle informazioni sotto la loro autorità; ii) procedere ad una valutazione della legge per stabilire se la condizione di motivazione limita, in modo ingiustificato, la capacità del pubblico di giudicare le azioni amministrative quando la conoscenza di un sistema o di pratiche decisionali individuali fornirebbe elementi solidi d’informazione su sui casi eventuali di corruzione; inoltre, rendere pubblica questa valutazione e qualsiasi raccomandazione, e iii) per evitare che un ricorso sia portato dinanzi ai tribunali amministrativi dove si accumulano le casi in esame, prevedere di investire la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dell’autorità per ordinare all’organismo amministrativo, dopo averlo ascoltato, di comunicare l’informazione richiesta;
che, nel quadro delle misure adottate per evitare la lunghezza delle procedure ed l’arretrato degli appelli amministrativi, le autorità prevedono espressamente di instaurare soluzioni ufficiali di ricambio ai percorsi di ricorso giudiziario, come pure altre forme di risoluzione delle controversie;
nel quadro della riforma globale dell’amministrazione pubblica, dare a tutti gli organismi che la compongono un accesso a risorse di controllo interne, sia direttamente, sia in condivisione;
i) imporre norme coerenti e costrittive a tutti gli agenti della funzione pubblica (compresi i dirigenti ed i consulenti), a tutti i livelli dell’amministrazione; ii) adottare misure per prevedere procedure disciplinari esercitate in tempo utile in caso di violazione di queste norme, senza attendere una condanna penale definitiva; e iii) fornire alle persone sottoposte a queste norme mezzi per formarsi, direttive e consigli relativi alla loro applicazione;
elaborare un codice di condotta specifico per i membri del governo [statale o locale] che venga annunciato pubblicamente, al quale questi aderiscano professionalmente e che sia, se possibile, costrittivo, ed integrare in questo codice restrizioni ragionevoli in materia d’accettazione di regali (escludendo quelli legati al protocollo);
i) adottare norme chiare e costrittive in materia di conflitto d’interessi, applicabili ad ogni persona che esercita funzioni nell’ambito della funzione pubblica (compresi i dirigenti ed i consulenti), a tutti i livelli dell’amministrazione; ed ii) instaurare o adattare (secondo il caso) uno o più dispositivi di divulgazione del patrimonio dei titolari di posti del settore pubblico più esposti ai rischi di conflitti d’interessi per contribuire a prevenire ed individuare la possibilità di tali situazioni;
adottare ed attuare restrizioni adeguate che riguardanti i conflitti d’interessi che possono prodursi con la mobilità nel settore privato degli agenti pubblici che svolgono funzioni esecutive (amministrazione pubblica);
organizzare un sistema di protezione adeguato delle persone che segnalano in buona fede sospetti di corruzione nell’ambito dell’amministrazione pubblica (datori d’allarme);
che la responsabilità delle imprese sia allargata per coprire le infrazioni di corruzione attiva nel settore privato;
esaminare la possibilità di imporre il divieto di occupare posti di direzione in una persona giuridica alle persone condannate per infrazioni gravi di corruzione, in tutti i casi, indipendentemente dal fatto di sapere di se la commissione di queste infrazioni è associata ad un abuso di potere o alla violazione degli obblighi inerenti alla funzione esercitata;
riesaminare e rafforzare gli obblighi contabili di tutte le forme d’impresa (che siano o non siano quotate in borsa) e vigilare a che le pene applicabili siano effettive, proporzionate e dissuasive;
studiare, in concertazione con le organizzazioni professionali dei contabili, dei revisori dei conti e dei membri delle professioni di consulenza e giuridiche, quali misure supplementari (anche a carattere legislativo/regolamentare) possono essere adottate per migliorare la situazione in materia di dichiarazione dei sospetti di corruzione e di riciclaggio di denaro agli organismi competenti.
The snow must go on - 12 Feb.
Taxes driver [parte seconda] - 4 Feb.
Taxes driver [parte prima] - 3 Feb.